Furti di legname, cosa si rischia

Giornalisticamente sono stati soprannominati “tagli selvaggi”. Parliamo dei furti di legna, fenomeno che sembra intensificarsi nei periodi invernali, quando – complice la crisi – si ricerca una fonte a costo zero di combustibile per stufe e caminetti domestici. A questo si aggiunge il furto con finalità di commercializzazione, una grave minaccia per boschi, foreste e aree alberate in genere se si considerano i quintali di legna ricavati senza troppi scrupoli. Le accuse a carico dei boscaioli improvvisati possono essere molteplici: furto, furto aggravato, esecuzione di opere senza autorizzazione paesaggistica, deturpamento di bellezze naturali, ricettazione. Vediamo più nel dettaglio cosa prevede la legge.

COSA SI RISCHIA RUBANDO IL LEGNAME

Il furto di legna è più frequente di quanto si potrebbe pensare, anche a causa dell’errata convinzione che si rischi al massimo una sanzione amministrativa: nella realtà dei fatti, invece, la probabilità di finire agli arresti in attesa di processo per direttissima in caso di flagranza di reato è elevata. Le accuse a seconda delle dinamiche sono principalmente di furto, furto aggravato, distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Nel caso si accerti che la legna è stata reperita illegalmente per essere venduta, si aggiunge il reato di ricettazione. Il fenomeno ha conosciuto un incremento negli ultimi anni e vede principalmente coinvolti i boschi di proprietà pubblica o privata dove i controlli non sono frequenti. I tagli abusivi sono spesso effettuati in modo approssimativo, causando problemi di sicurezza per chi opera ma anche per la collettività, soprattutto nel caso vengano sacrificati gli alberi che contrastano il dissesto idrogeologico. Non vanno trascurati inoltre i danni al paesaggio, all’ambiente e all’ecosistema: immaginiamo ad esempio le conseguenze di un danneggiamento in un buon sito di nidificazione di uccelli migratori a rischio estinzione. Nelle regioni del Sud Italia – Puglia in testa – gli ulivi monumentali non sono minacciati solo dalla xylella fastidiosa, ma anche dai ladri ed ecomafie che li sacrificano per ottenere legna da ardere, da rivendere per pochi spiccioli. Nel caso di danneggiamento di alberi inclusi nell’elenco nazionale degli alberi monumentali (legge numero 10 del 2013) le sanzioni complessive possono raggiungere i 40 mila euro. A questo vanno aggiunte le spese – dove possibile e previsto – del reimpianto degli alberi abbattuti a carico del reo.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto legislativo numero 42 del 2004, conosciuto come codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • Articolo 635 del codice penale: danneggiamento;
  • Articolo 734, del codice penale: distruzione o deturpamento di bellezze naturali;
  • Articoli 624 e 625 del codice penale: furto aggravato di legname.
A queste si possono aggiungere le leggi regionali a tutela di specifiche specie, come nel caso degli alberi di ulivo. Sono numerose le regioni italiane che prevedono particolari forme di tutela. Tra queste la Regione Lazio, che con la legge regionale 1 del 13 Febbraio 2009 ne ha disciplinato l’abbattimento e l’espianto. Salvo nei casi previsti e previa autorizzazione, “Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espiantati”. Vale infine la pena ricordare che il fenomeno è contrastato dalla stessa Unione Europea che, con il EU Timber Regulation (EUTR) del 2013 relativo al legno e ai prodotti derivati, mira a contrastare il taglio illegale ostacolando il commercio a esso connesso. Parliamo in questo caso del Regolamento UE n. 995 del 20 ottobre 2010, meglio noto come Due Diligence (‘dovuta diligenza’).

Commenti