Piante dipinte, alterate o non conformi: consigli per far valere i propri diritti

Nel caso delle piante la mercificazione è elevata. Nonostante si parli di esseri viventi, in commercio si trovano alterazioni a volte incompatibili con la loro sopravvivenza o con una corretta coltivazione. Dal punto di vista del consumatore si possono inoltre configurare situazioni assimilabili a quelle del "prodotto non conforme", come regolamentato dall’art. 130 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Due esempi molto comuni di prodotti non conformi: un impermeabile che invece assorbe l'acqua (rendendone impossibile l'uso previsto); un maglione di lana che si rivela di poliestere. Applicando queste casistiche al mondo del giardinaggio, troviamo ad esempio una pianta venduta per il pieno sole quando invece è da ombra oppure un'orchidea dal fiore blu che in realtà è stato pigmentato.

Attenzione ai fiori finti

Dagli anni Ottanta a oggi siamo abituati a uno dei più classici trucchi nella vendita di piante succulente: i fiori finti. Al punto che alcuni consumatori sono convinti che siano veri. A seguire un esempio da Instagram: una ragazza ha acquistato un'euphorbia dopo essersi innamorata del suo fiore rosso. Peccato che abbia scoperto solo in seguito che si trattava di un "fake". Ha concluso dicendo che si sarebbe lamentata di "false advertising" con il negozio che l'aveva venduta. 
In buona fede, scambiandoli per veri alcuni possono perfino credere che siano indicativi della buona salute della pianta. Nulla di più sbagliato. Sono attaccati con la colla a caldo.
Un vero peccato perché le piante succulente hanno mediamente dei fiori ben più belli e appariscenti di quelli finti che vi vengono incollati. Certo, mediamente durano meno di 24 ore, però sono un vero spettacolo...

Piante verniciate


Sempre le succulente, le echeverie e le haworthie in particolare, vengono spesso commercializzate dopo essere state verniciate. Di solito hanno nomi accattivanti, che le presentano come se fossero nuovi cultivar, alimentando i fraintendimenti.
Non si tratta di trattamenti speciali, ma di comuni vernici. Il risultato è che lo strato di colore limita la capacità della pianta di compiere la fotosintesi, portandola spesso alla morte. Ultimamente sta andando di moda dipingere gli esemplari di Calluna, pianta della famiglia delle Ericacee bellissima ma anche molto difficile da coltivare: è infatti un'acidofila che ama i climi freschi e umidi del nord Europa (Irlanda in primis), solo in alcune zone del nostro Paese riesce a sentirsi a casa. Sono piante bellissime e con una coloratissima fioritura. Eppure vengono vendute dipinte. Come mai? Di certo risultano più appariscenti e soprattutto risulta meno facile al consumatore capire lo stato di benessere della pianta. Che mantiene la sua vivace colorazione anche a morte sopraggiunta. 

Piante pigmentate

Discorso a parte per le piante che hanno subito trattamenti per apparire di un colore diverso "dall'interno". Un esempio? Le orchidee phalenopsis di colore bianco sottoposte a trattamenti durante la produzione degli steli floreali perché appaiano di un altro colore. Anche in questo caso molti consumatori non sono al corrente dell'inganno: 

Piante che si rivelano diverse da quelle acquistate

Non sempre si può comprare una pianta carica di fiori. Può capitare ad esempio di acquistare uno specifico cultivar e di scoprire solo al momento della fioritura che la pianta è diversa da quella attesa. Oppure che i frutti non sono quelli sperati. Soprattutto nel caso della GDO, dove gli errori sono frequenti, si consiglia di conservare lo scontrino e il cartellino che riporta la varietà. Anche se c'è voluto un po' per scoprire l'errore, non disperate: si può far valere i propri diritti entro 2 anni dall'acquisto.

Conoscere il Codice del Consumo

Dal punto di vista legale, alcuni punti che è bene sapere.
  1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
  4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

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